TITOLO I
Disposizioni generali
Preambolo
I programmi di screening oncologico di sanità pubblica ricompresi nei L.E.A. (Livelli Essenziali di Assistenza) del Ministero della Salute, benché basati su percorsi metodologici differenti, devono affrontare sfide comuni: migliorare la presenza nelle sedi istituzionali e amministrative, assicurare la necessaria formazione degli operatori, affrontare argomenti di interesse trasversale alle tre linee di screening, migliorare l’informazione della popolazione, incrementare la loro diffusione sul territorio nazionale e la loro efficienza, aumentare gli standard di qualità e di sicurezza, adeguarsi a linee guida stringenti nonché partecipare attivamente alla loro formulazione e contrastare efficacemente le disuguaglianze nell’accesso alla diagnosi precoce e prevenzione dei tumori.
Art. 1
Costituzione, denominazione, natura, sede e durata
Si costituisce l’Associazione di secondo livello denominata "Federazione delle Associazioni degli Screening Oncologici”, (in sigla FASO), tra le seguenti Associazioni: Gruppo Italiano Screening Cervicocarcinoma (GISCi), Gruppo Italiano Screening Mammografico (GISMa) e Gruppo Italiano Screening Colorettale (GISCoR), che riuniscono i professionisti coinvolti nei tre programmi di screening oncologici attivi in Italia.
- FASO è una federazione di associazioni, senza scopo di lucro, apolitica, apartitica.
- FASO ha sede legale in Firenze via G.B. Amici n. 20 c/o Studio Liverini. La sede legale potrà essere trasferita in altro Comune, purché in Italia, con delibera dell’Assemblea dei soci.
- FASO è l'organismo associativo e rappresentativo, in ordine all'attuazione delle finalità del presente Statuto, delle Associazioni che ne fanno parte.
- FASO ha rilevanza di carattere nazionale, poiché tramite l’insieme delle Associazioni che ne fanno parte ha soci e delegati regionali in almeno 12 regioni o province autonome italiane e ha la rappresentatività dei professionisti della specifica area di competenza superiore ad almeno il 30% di quelli in quiescenza.
- FASO è gestita secondo i principi dell’obiettiva economicità.
Art. 2
Scopi della Federazione
- FASO che, senza alcun fine di lucro, persegue in via esclusiva o principale finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è un organismo tecnico di coordinamento e di rappresentanza nelle materie di interesse comune. I suoi scopi primari di interesse generale sono:
I. promuovere, in via prevalente, la pratica dello screening oncologico di sanità pubblica secondo i suoi principi fondanti: provata efficacia, approccio di popolazione, programmazione, presa in carico, responsabilità di percorso e di risultato, rendicontazione, valutazione e monitoraggio, multidisciplinarietà.
II. rappresentare la situazione e le esigenze delle Associazioni Federate presso le Istituzioni e le Autorità Regolatorie nazionali e regionali, nel rispetto delle prerogative e degli obiettivi dell’Osservatorio Nazionale Screening ONS;
III. essere organismo di riferimento in ordine alle tematiche riguardanti i protocolli, gli aspetti organizzativi e valutativi per la prevenzione e diagnosi precoce dei tumori oggetto di screening di popolazione;
IV. ottimizzare gli interventi di carattere organizzativo, gestionale e tecnico- scientifici di carattere trasversale alle Federate;
V. favorire una migliore sinergia tra i programmi di screening, in ragione del comune target di popolazione.
Altri obiettivi sono
I. promuovere il miglioramento della qualità dei programmi di screening oncologico attraverso il sostegno alla formazione e all’educazione continua degli operatori;
II. facilitare e supportare lo scambio di competenze e conoscenze tra le Federate;
III. promuovere azioni finalizzate al superamento di ogni tipo di disuguaglianza nell’accesso ai programmi di screening oncologico;
IV. promuovere l’informazione corretta della popolazione sui programmi di screening oncologico;
V. rappresentare il luogo di confronto e discussione per identificare le criticità comuni e promuovere iniziative collegiali conseguenti.
VI. promuovere eventuali rapporti di collaborazione, anche in forma di convenzione, con altre associazioni, enti pubblici e privati, persone fisiche, sia a livello internazionale che nazionale, regionale e territoriale, purché utili alle Federate - FASO non ha tra le finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati o, comunque, non svolge, direttamente o indirettamente, attività in ambito sindacale.
- FASO ed i suoi legali rappresentanti sono indipendenti ed autonomi nella gestione delle attività anche con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).
- FASO pubblica periodicamente con aggiornamento costante, sul proprio sito web o in quello delle Federate, ed in eventuali altre forme, l’attività realizzata.
TITOLO II
Associazioni socie
Art.3
Ammissione dei soci
- L'adesione alla FASO non comporta alcuna fusione tra le Federate e la FASO, pertanto le Federate conservano la propria identità ed autonomia istituzionale, scientifica, gestionale, patrimoniale ed amministrativa.
- L'Associazione che intenda aderire alla FASO deve farne espressa richiesta secondo le modalità fissate dal regolamento approvato dagli Organi della Federazione. Possono essere ammessi in qualità di associati, senza alcuna limitazione, tutti gli enti, in possesso dei requisiti dello statuto, appartenenti alla categoria professionale o al settore specialistico o disciplina specialistica che operano nelle strutture e nei settori di attività della Sanità ovvero con attività lavorativa nel settore o nell’area interprofessionale che la federazione rappresenta o ne sono in qualche modo interessati.
- Requisito vincolante per la richiesta di ammissione e di permanenza alla FASO è che il modello di screening a cui l’Associazione fa riferimento sia compreso tra i LEA (Livelli Essenziali di Assistenza del Ministero della Salute).
- L'entità del contributo associativo per ciascuna Federata è in forma paritetica sia in termini di quota di ingresso che di quota annuale e viene definita dal Consiglio Direttivo tenendo conto della programmazione economica delle attività.
- Il rimborso delle spese sostenute dal Presidente e dai componenti il Consiglio Direttivo per lo svolgimento delle attività di FASO saranno a carico delle rispettive Federate in egual misura.
Art. 4
Diritti e obblighi delle Associazioni Federate
- Le Federate sono tenute a pagare i contributi annuali in egual misura, secondo le modalità fissate dal Consiglio Direttivo nel Regolamento, allo scopo di sostenere economicamente l’esercizio delle attività di FASO.
- Il contributo associativo delle singole Federate è intrasmissibile e non è rivalutabile.
- Tra le Federate vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
- Le Federate hanno diritto a:
- essere equamente rappresentate negli Organi Direttivi della Federazione e procedere alla loro nomina;
- approvare e modificare lo Statuto ed i regolamenti secondo le modalità di cui al successivo art. 16;
- promuovere ed organizzare le attività corrispondenti alle finalità ed ai principi del presente Statuto. - La FASO, per il tramite del proprio Consiglio Direttivo, regola eventuali conflitti di interesse che dovessero sorgere al proprio interno, in applicazione alla normativa vigente.
Art.5 Durata
FASO ha durata sino al 31.12.2032. Alla scadenza, il Consiglio Direttivo deciderà sulla base delle esperienze acquisite se prolungare la durata, apportare modifiche al presente Statuto o procedere allo scioglimento.
Art.6
Recesso, decadenza ed esclusione
- Ogni Associazione Federata può recedere da FASO mediante dimissioni da presentare per iscritto al Consiglio Direttivo per la presa d'atto. Il recesso da parte di una delle 3 Federate fondatrici determina una riformulazione dello Statuto di FASO.
- Le Federate inadempienti agli obblighi federali si intendono automaticamente sospese dall’esercizio dei loro diritti o decadute dalle cariche federali o, infine, escluse secondo espressa delibera assembleare nella quale l’associazione interessata deve astenersi dalla votazione.
- Alla cessazione del rapporto, l’Associazione recedente, decaduta o esclusa non ha alcun diritto sul patrimonio di FASO né può recuperare le quote versate.
TITOLO III
Organi della Federazione
Art.7
Tipologia degli organi
- Sono organi della Federazione:
● L’Assemblea degli enti federati;
● Il Consiglio Direttivo;
● L’Organo di Revisione;
● Il Comitato Scientifico;
● Il Comitato Generale dei Direttivi. - La partecipazione alle cariche sociali è a titolo gratuito, è ammesso tuttavia il rimborso, a cura di FASO, delle spese vive documentabili sostenute in ragione delle attività concordate con FASO, coerenti con l’incarico ricoperto all’interno della stessa.
Art.8
L'Assemblea FASO delle Associazioni Federate
- L’Assemblea è costituita da due componenti non in carica del Consiglio Direttivo di ciascuna Federata, nominato dalle Federate stesse a propria rappresentanza in vigore al momento della nomina. I rappresentanti dovranno essere sostituiti dalle singole associazioni ogni quattro anni o al momento in cui vengano meno i requisiti di partecipazione all’assemblea.
- L’Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente o da chi ne fa le veci, hanno diritto di voto i rappresentanti delle associazioni in regola con il versamento delle quote associative.
- L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la maggioranza degli aventi diritto; mentre è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
- L'Assemblea ordinaria si tiene almeno una volta l'anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e del preventivo. Ad essa spetta tra l’altro la nomina del Consiglio Direttivo della Federazione e l’approvazione e/o modifica degli eventuali regolamenti su proposta del Consiglio Direttivo.
- L'Assemblea straordinaria è convocata e presieduta dal Presidente per deliberare sulle seguenti materie:
● modifiche statutarie;
● lo scioglimento della Federazione e la nomina dell’organo di liquidazione.
Art.9
Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è costituito dai Presidenti, pro tempore, di ciascuna Federata, tra i quali sono eletti il Presidente FASO, il Vicepresidente e il Tesoriere. Del Direttivo farà parte un ulteriore membro del Coordinamento/Direttivo di ciascuna Federata incaricato dalla Federata stessa.
I componenti il Consiglio Direttivo non devono aver riportato condanne passate in giudicato in relazione all’attività della Federazione e delle Associazioni che la compongono.
La Presidenza viene assegnata per 2 anni ad una Federata, con un criterio di alternanza stabilito al momento del primo insediamento degli Organismi.
Nel corso della prima riunione dell’Assemblea, verrà stabilita la sequenza della turnazione della Presidenza, vice-Presidenza e Tesoreria in quest’ordine. La sequenza della turnazione verrà resa palese nel 1° verbale dell’Assemblea; la sequenza della turnazione diventerà prassi tacita.
Nel caso di ingresso in FASO di altre Associazioni, esse subentreranno alla Presidenza al termine di una turnazione completa delle altre Federate già facenti parte di FASO.
La proposta di sostituzione dei componenti del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea di FASO è onere delle singole Federate.
Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo della Federazione, ne cura l'amministrazione corrente, fatte salve le competenze dell'Assemblea.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 1 volta all’anno ed è convocato e presieduto dal Presidente. Spetta al Consiglio Direttivo:
- la nomina del Presidente, vice-presidente e Tesoriere;
- l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Federazione;
- elaborare le linee programmatiche,
- predisporre il bilancio annuale preventivo e consuntivo;
- fissare la quota di ammissione e la quota annuale di partecipazione;
- nominare e regolare eventuali Commissioni di lavoro nelle specifiche aree di competenza;
- proporre all’Assemblea l’approvazione o la modifica di eventuali regolamenti.
Il Consiglio Direttivo nomina il suo segretario (per la predisposizione di verbali, convocazioni, informazione alle Federate, etc.) di volta in volta tra i suoi membri.
5. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Art.10
Il Presidente, vice Presidente e Tesoriere
Il Presidente, il vice presidente ed il tesoriere sono individuati dal Consiglio Direttivo FASO, a turno, tra i Presidenti in carica delle Associazioni Federate.
Il Presidente cura il buon andamento della Federazione in ordine al raggiungimento delle finalità statutarie e, tra l’altro,
- ha la rappresentanza legale, anche in giudizio, e il potere di firma degli atti e della corrispondenza della Federazione, anche in ordine al rilascio di quietanze liberatorie;
- presenta annualmente una relazione sullo stato e sulle attività della Federazione alle Associazioni
- in caso di urgenza, il Presidente può assumere iniziative e adottare decisioni normalmente di competenza del Consiglio Direttivo chiedendone la ratifica in occasione della prima riunione.
Il Vice Presidente, è in rappresentanza di una Federata differente da quella a cui appartiene il presidente. Egli sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Nel caso di dimissioni o impossibilità a proseguire il proprio mandato da parte del Presidente FASO, la sua carica sarà temporaneamente rivestita dal Vice Presidente di FASO, per il tempo necessario alla nomina del Presidente della Federata che detiene l’incarico e comunque entro 6 mesi.
Il Tesoriere, è in rappresentanza di una Federata differente da quella a cui appartengono il presidente ed il vice-Presidente. Egli si occupa della corretta amministrazione dei fondi della FASO in collaborazione con il Presidente stesso.
Art.11
Organo di revisione
- L’Organo di Revisione, che può essere anche uninominale, è composto da un numero stabilito dall’Assemblea delle Associazioni socie, anche fra i non rappresentanti dei Soci, nell'ambito di una apposita lista preparata dal Consiglio Direttivo.
- Controlla la correttezza dell'amministrazione della Federazione e la conformità delle scritture contabili alle risultanze documentali, esamina i bilanci ed esprime il parere sul bilancio consuntivo e preventivo.
- Tale organo verrà istituito qualora ne ricorrano le condizioni di cui al D. Lgs. 117/2017.
- L’Organo di Revisione dura in carica per 3 anni di esercizi sociali e i suoi membri possono essere rieletti.
- L’Organo di Revisione, qualora costituito in forma collegiale, nomina al proprio interno il Presidente; è convocato dal proprio Presidente e delibera a maggioranza dei voti; deve essere invitato dal Presidente a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea ordinaria o straordinaria nelle materie che lo riguardano.
Art.12
Comitato scientifico
Il Comitato scientifico, costituito da 1 membro scelto tra i membri di ciascun Comitato scientifico delle Federate. La scelta e la nomina del singolo membro individuato per l’incarico FASO sono a cura della singola Federata stessa.
Il Comitato scientifico è composto da un rappresentante, pro tempore, di ciascun Comitato Scientifico delle Federate ed è individuato e nominato per l’incarico FASO dalle Federate stesse.
Il Comitato Scientifico ha funzioni propositive sulle attività culturali svolte dalla Federazione oltre chè di verifica e controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici valdiati dalla comunità scientifica internazionale.
Art.13
Il Comitato Generale dei Direttivi
E’ istituito un organo consultivo cui possono essere sottoposti argomenti di particolare interesse a cura del Consiglio Direttivo.
Il Comitato è costituito da tutti i componenti pro-tempore dei direttivi delle associazioni che fanno parte di FASO e che sono in regola con il versamento dei contributi associativi.
L’assemblea delibera a maggioranza dei presenti ed il suo parere non è vincolante.
TITOLO IV
Risorse economiche e Bilancio
Art. 14
Patrimonio
- Il patrimonio è costituito da:
- fondo di dotazione iniziale pari ad euro 6.000, rappresentato dai contributi nella misura di euro 2.000,00 ciascuno degli enti fondatori, ed eventuali incrementi in caso di nuove ammissioni;
- dai contributi degli enti confederati;
- dagli eventuali avanzi delle gestioni annuali;
- dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
- dalle erogazioni e dai lasciti a favore della Federazione e dalle eventuali devoluzioni di beni ad essa fatte a qualsiasi titolo.
Art. 15
Esercizio sociale
- L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Art. 16
Bilancio
- I bilanci, predisposti dal Consiglio Direttivo, prima della loro approvazione a cura dell’Assemblea, vengono esaminati dall’Organo di Revisione se istituito, il quale emette una sua relazione accompagnatoria.
- Non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale dovranno essere destinati alle attività istituzionali.
- La Federazione pubblica sul proprio sito istituzionale i bilanci, sia consuntivo che preventivo, oltre alla elencazione di eventuali incarichi retribuiti.
TITOLO V
Scioglimento
Art. 17
- Lo scioglimento della Federazione è deliberato dall’Assemblea col voto favorevole di almeno due terzi del totale dei voti spettanti a tutte le Confederate.
- L’Assemblea dei soci nomina, all’occorrenza, un Liquidatore o Collegio di liquidatori, ne determina il numero ed i poteri e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.
- Le eventuali rimanenze attive di cui al precedente comma possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità con le modalità previste dalla legge.
TITOLO VI
Regolamento e norme transitorie
Art.18
Regolamento
- Il Regolamento è approvato dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo e stabilisce le modalità di funzionamento degli organi confederali per quanto non previsto nel presente statuto.
Art.19
Norma transitoria
- All'entrata in vigore del presente Statuto sono soci della Federazione le Associazioni che lo hanno costituito, la composizione e la durata degli Organi deliberanti è fissata dall’atto costitutivo eventualmente in deroga alle norme del presente statuto.